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	<title>Studio di Ingegneria Lallopizzi Costruzioni</title>
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	<description>la casa è il tuo futuro, ferma il tempo con la qualità di chi sa costruire</description>
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		<title>Norme Tecniche per le Costruzioni: approvati in Italia i 59 annessi tecnici nazionali agli EUROCODICI</title>
		<link>http://www.lallopizzicostruzioni.it/2011/06/23/norme-tecniche-per-le-costruzioni-approvati-in-italia-i-59-annessi-tecnici-nazionali-agli-eurocodici/</link>
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		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[eurocodici]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[NTC]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all&#8217;adozione degli Annessi Tecnici Nazionali agli Eurocodici, altrimenti detti Appendici Nazionali. Gli Annessi Tecnici definiscono i parametri nazionali con oltre 1000 valori o prescrizioni che riguardano il corpo degli EUROCODICI. L’approvazione da parte del Consiglio Superiore costituisce la prima fase per l’adozione formale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="eurocodes" src="http://www.lallopizzicostruzioni.it/wp-content/uploads/2011/07/eurocodes.jpg" border="0" alt="eurocodes" width="204" height="132" align="left" />L&#8217;Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all&#8217;adozione degli Annessi Tecnici Nazionali agli Eurocodici, altrimenti detti Appendici Nazionali. Gli Annessi Tecnici definiscono i parametri nazionali con oltre 1000 valori o prescrizioni che riguardano il corpo degli EUROCODICI.</p>
<p><span id="more-334"></span></p>
<p>L’approvazione da parte del Consiglio Superiore costituisce la prima fase per  l’adozione formale degli annessi che avverrà compiutamente con opportuno Decreto  Interministeriale. Pertanto, con l’approvazione dei 59 Annessi, gli EUROCODICI  diventano pienamente operativi nel settore della progettazione strutturale e  geotecnica, in coerenza con il quadro delle Norme Tecniche per le Costruzioni  D.M. 14 gennaio 2008. [via <a href="http://www.acca.it/biblus-net/articolocompleto/tabid/80/ItemID/1756/View/Details/Default.aspx" target="_blank">biblus-net</a>]</p>
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		<title>Abruzzo: al via il recupero dei sottotetti esistenti in edifici adibiti anche parzialmente ad uso residenziale</title>
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		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 04/05/2011, n. 30 è stata pubblicata la L.R. 18/04/2011, n. 10, che consente, previo il rilascio del titolo abilitativo edilizio, il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti al 19/05/2011(data di entrata in vigore della legge), definendo come «sottotetto», ai fini della norma in esame, il «volume sovrastante l’ultimo piano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="sottotetto" src="http://www.lallopizzicostruzioni.it/wp-content/uploads/2011/07/sottotetto.jpg" border="0" alt="sottotetto" width="204" height="154" align="left" />Sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 04/05/2011, n. 30 è stata pubblicata la <strong>L.R. 18/04/2011, n. 10</strong>, che consente, previo il rilascio del titolo  abilitativo edilizio, il <strong>recupero ai fini residenziali dei sottotetti  esistenti al 19/05/2011</strong>(data di entrata in vigore della legge), definendo  come «<em>sottotetto</em>», ai fini della norma in esame, il «<em>volume  sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella  sagoma di copertura</em>».<span id="more-322"></span></p>
<p>In particolare il recupero è ammesso per i sottotetti ubicati in edifici  realizzati nel rispetto delle normative, ovvero oggetto di sanatoria (anche se  il procedimento di sanatoria non sia ancora concluso), e la cui <strong>altezza  media</strong>, calcolata secondo quanto riportato all&#8217;art. 1, comma 3, lettera  <em>b)</em>, <strong>non sia inferiore a 2,40 m, ridotta a 2,10 m per gli edifici posti  ad altitudine superiore a 1.000 m sul livello del mare</strong>. L&#8217;edificio  sottostante deve inoltre essere destinato, in tutto o in parte ad uso abitativo  e devono essere rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie.</p>
<p>La norma prevede anche il requisito dell&#8217;<strong>altezza minima della parete</strong>,  che <strong>non deve essere inferiore a 1,40 m, ridotta a 1,20 m per gli edifici  posti ad altitudine superiore a 1.000 m sul livello del mare</strong>, e stabilisce  inoltre la possibilità di ovviare alla mancanza delle altezze minime chiudendo  gli spazi mediante opere murarie o arredi fissi e consentendone comunque l’uso  come spazi di servizio destinati a guardaroba o ripostiglio. Per il  raggiungimento delle altezze minime è altresì consentito l’<strong>abbassamento  dell’ultimo solaio sottostante il sottotetto</strong>, nel rispetto delle condizioni  poste dal comma 5 dell&#8217;art. 1. Si segnala infine la possibilità per i Comuni di  individuare parti del territorio comunale o singoli edifici esclusi dall’ambito  di applicazione delle disposizioni in oggetto. [via <a href="http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=2014" target="_blank">legislazionetecnica</a>]</p>
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		<title>Approvazione del modello AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell&#8217;emergenza post-sismica</title>
		<link>http://www.lallopizzicostruzioni.it/2011/05/05/approvazione-del-modello-aedes-per-il-rilevamento-dei-danni-pronto-intervento-e-agibilita-per-edifici-ordinari-nellemergenza-post-sismica/</link>
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		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>

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		<description><![CDATA[D.P.C.M. 5 maggio 2011 &#8211; Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell&#8217;emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione. Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (AeDES) Le ore dell’emergenza sono quelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border-width: 0px;" title="prot_ne-civile" src="http://www.lallopizzicostruzioni.it/wp-content/uploads/2011/07/prot_ne-civile.jpg" border="0" alt="prot_ne-civile" width="200" height="158" align="left" />D.P.C.M. 5 maggio 2011 &#8211; Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell&#8217;emergenza post-sismica e del relativo  manuale di compilazione. Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello  di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari  nell’emergenza post-sismica (AeDES)<span id="more-328"></span></p>
<p>Le ore dell’emergenza sono quelle più delicate e impegnative dell’attività  della Protezione civile. Subito dopo il terremoto è necessario venire in aiuto  alle popolazioni colpite con rapidità e efficacia. Per fare presto e bene sono  necessarie procedure, strumenti tecnici, personale preparato, gruppi di gestione  delle operazioni, concorso di amministrazioni e autorità.</p>
<p>È stata così messa a frutto l’esperienza del terremoto in Umbria e Marche del  settembre 1997; è stato analizzato, dalla Protezione civile, il percorso  necessario ad una rapida ed efficace campagna di rilievo del danno e valutazione  dell&#8217;agibilità. Il risultato è stato un Progetto per un sistema di piena  integrazione di risorse in collaborazione con le regioni, basato su superfici  strumenti di lavoro e su programmi di formazione di operatori tecnici.</p>
<p>Il momento centrale di questa attività è la valutazione dell’agibilità post  sisma delle costruzioni danneggiate. L&#8217;agibilità definisce il confine tra il  rientro della propria casa e l&#8217;attesa nei ricoveri provvisori; tra la permanenza  delle funzioni dell&#8217;amministrazione, dei servizi, dell&#8217;economia e il  rallentamento delle attività di un intero e complesso contesto sociale. Ma  rappresenta anche un momento delicato di diagnosi dell&#8217;organismo strutturale,  cui è affidata la tranquillità delle popolazioni residenti. Un lavoro, di  definizione della teoria e della pratica della esecuzione delle operazioni di  valutazione dell&#8217;agibilità post sisma, è stato portato a termine dai ricercatori  del Servizio sismico nazionale e del Gruppo nazionale per la difesa dai  terremoti. La scheda che ne è derivata e il suo manuale di istruzioni,  rappresentano oggi, per la prima volta, una risposta meditata ad alcune delle  più immediate esigenze tecniche della Protezione civile nella fase  dell&#8217;emergenza, aggiungendo così un altro tassello al disegno di  riorganizzazione avviato in questi anni. [via <a href="http://www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?id_dett=2127" target="_blank">legislazionetecnica</a>]</p>
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		<title>Certificazione Acustica degli edifici obbligatoria dal 2011 a tutela del cittadino consumatore e del comfort abitativo</title>
		<link>http://www.lallopizzicostruzioni.it/2010/07/22/certificazione-acustica-degli-edifici-obbligatoria-dal-2011-nellinteresse-del-cittadino-consumatore/</link>
		<comments>http://www.lallopizzicostruzioni.it/2010/07/22/certificazione-acustica-degli-edifici-obbligatoria-dal-2011-nellinteresse-del-cittadino-consumatore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Tecniche Edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lallopizzicostruzioni.it/2010/07/22/certificazione-acustica-degli-edifici-obbligatoria-dal-2011-nellinteresse-del-cittadino-consumatore/</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2011 chi vorrà progettare, costruire, vendere o affittare un alloggio dovrà dotarlo, oltre che della certificazione energetica, anche della certificazione acustica. L&#8217;obbligo verrà introdotto dal provvedimento atteso in autunno, che recepirà la norma Uni 11367 («Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera»). La classificazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: 0px;" title="certificazione acustica" src="http://www.lallopizzicostruzioni.it/wp-content/uploads/2010/07/certificazioneacustica.jpg" border="0" alt="certificazione acustica" width="204" height="129" align="left" /> Dal 2011 chi vorrà progettare, costruire, vendere o affittare un alloggio dovrà dotarlo, oltre che della certificazione energetica, anche della <strong>certificazione acustica</strong>. L&#8217;obbligo verrà introdotto dal provvedimento atteso in autunno, che recepirà la norma <strong>Uni 11367</strong> («Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera»).</p>
<p><span id="more-302"></span></p>
<p>La classificazione acustica di un&#8217;unità immobiliare (che sia un appartamento o un&#8217;abitazione monofamiliare), diventerà quindi necessaria.</p>
<p>L&#8217;evoluzione normativa in atto, infatti, preceduta anche da leggi regionali recenti (come la legge 34/2009 della Calabria) prevede che ogni unità immobiliare abbia una certificazione acustica che attesti la classe acustica di appartenenza. È un concetto similare a quello della certificazione energetica, ma con alcune profonde differenze; la principale è costituita dal fatto che mentre il certificato energetico è redatto sulla base di calcoli, il certificato acustico è redatto sulla base di una prova (collaudo) effettuata in tutti i vani dell&#8217;appartamento.</p>
<p>Dai risultati ottenuti in tutti i vani, considerato il margine di incertezza delle misure e fatta una media si ricaverà un indice che permetterà la classificazione acustica in quattro classi dell&#8217;unità immobiliare. Conseguentemente i costi di certificazione acustica saranno ben diversi rispetto a quelli di un certificato energetico (da cinque a dieci volte di più) e, in più, la certificazione acustica avrà validità limitata nel tempo.</p>
<p>La <strong>Uni 11367</strong> sarà citata esplicitamente nella norma in arrivo in autunno ed è per questo che assume particolare rilevanza. Spiega come eseguire i collaudi acustici degli edifici consentendo di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, eccetera) da possibili successive contestazioni.</p>
<p>La norma si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli a uso agricolo, artigianale e industriale. Nell&#8217;ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice</p>
<p>Sono previste <strong>quattro differenti classi di efficienza acustica</strong>, dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale &#8220;di base&#8221; è rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani esistenti non raggiunge neppure la quarta classe. L&#8217;attuale decreto vigente, il Dpcm 5 dicembre 1997, stabilisce valori univoci di riferimento molto prossimi a quelli della terza classe della Uni.</p>
<p>La <strong>valutazione complessiva di efficienza acustica</strong> di ogni unità immobiliare nasce da valutazioni per ogni singolo requisito; sono oggetto di classificazione l&#8217;isolamento di facciata, l&#8217;isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità (per esempio tra le camere).</p>
<p>La norma sulla classificazione acustica degli edifici migliora il quadro delle informazioni a disposizione dell&#8217;utente del bene edilizio. Quadro che, con il meccanismo della classificazione graduata, conferisce al bene un nuovo valore economico legato alla capacità dello stesso di soddisfare esigenze spesso immateriali (comfort, privacy, emissioni CO2, consumo materiali).</p>
<p>La <strong>prova di collaudo</strong> viene effettuata da un tecnico in tutti gli ambienti dell&#8217;abitazione. I criteri sono: isolamento della facciata, isolamento rispetto ai vicini, livello sonoro degli impianti. Negli alberghi viene testato anche l&#8217;isolamento tra le camere.</p>
<p>Questa griglia di <strong>classificazione </strong>viene attuata sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati progettuali, inoltre è prevista per singole <strong>unità immobiliari</strong> e non per l’intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli <strong>appartamenti</strong>che lo compongono, e non genericamente all’intero <strong>condominio</strong>).</p>
<p>La certificazione sarà necessaria per tutti i tipi di edifici (anche per le case monofamiliari) esclusi quelli a uso agricolo, artigianale e industriale. Per gli ospedali, le scuole e le case di cura i requisiti acustici sono contenuti nell&#8217;appendice alla norma [via <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-22/2011-case-obbligate-certificazione-080145.shtml?uuid=AYzos69B" target="_blank">ilsole24ore</a>]</p>
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		<item>
		<title>Dalla Protezione civile le &#8220;Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni&#8221;</title>
		<link>http://www.lallopizzicostruzioni.it/2010/07/15/dalla-protezione-civile-le-linee-guida-per-la-riparazione-e-il-rafforzamento-di-elementi-strutturali-tamponature-e-partizioni/</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Dipartimento della Protezione Civile ha predisposto un aggiornamento delle &#8220;Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni&#8221; rilasciate (in bozza) nell&#8217;agosto 2009. Ricordiamo che tali linee guida sono state redatte con l&#8217;obiettivo di fornire un supporto alla progettazione degli interventi sulle strutture colpite dal sisma dell’Abruzzo del 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border-width: 0px;" title="lineeguida" src="http://www.lallopizzicostruzioni.it/wp-content/uploads/2010/07/lineeguida.jpg" border="0" alt="lineeguida" width="204" height="154" align="left" /> Il Dipartimento della Protezione Civile ha predisposto un aggiornamento delle &#8220;Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni&#8221; rilasciate (in bozza) nell&#8217;agosto 2009.</p>
<p><span id="more-297"></span></p>
<p>Ricordiamo che tali linee guida sono state redatte con l&#8217;obiettivo di fornire un supporto alla progettazione degli interventi sulle strutture colpite dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, in particolare per  quelle classificate, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile, con esito di agibilità B o C.</p>
<p>Questi sono alcuni degli interventi illustrati nel documento:</p>
<p><em>Interventi strutturali</em></p>
<p>Strutture in c.a.</p>
<ul>
<li>Criteri per il progetto del rafforzamento locale di nodi non confinati</li>
<li>Lavorazioni esecutive per intervento con materiali compositi</li>
<li>Lavorazioni esecutive per intervento con incamiciatura in acciaio</li>
</ul>
<p>Strutture in muratura</p>
<ul>
<li>Incatenamenti</li>
<li>Intervento di scuci e cuci</li>
<li>Intervento di sarcitura delle lesioni</li>
<li>Intervento di ristilatura dei giunti</li>
<li>Interventi di rafforzamento locale per carichi verticali</li>
</ul>
<p><em>Interventi non strutturali (Tamponature, Partizioni)</em></p>
<p>Il documento originario analizza possibili soluzioni di rinforzo strutturale basate su incamiciatura in acciaio ovvero su placcatura e fasciatura con materiali compositi.</p>
<p>L&#8217;integrazione ora proposta fornisce indicazioni su un’ulteriore possibile soluzione basata sull’utilizzo di pressopiegati ad L e nastri metallici pretesi in acciaio ad alta resistenza (sistema CAM) per:</p>
<ul>
<li>riparazione o intervento locale su nodi d’angolo o intermedi di strutture in c.a. (sezione 3.1.1) e relative modalità operative (sezione 3.1.5);</li>
<li>rafforzamento locale per carichi verticali di travi e solai in c.a. (sezione 3.3.1).</li>
</ul>
<p>Questo documento si occupa della riparazione locale di elementi strutturali e non strutturali danneggiati, di interventi su tamponature e paramenti esterni non danneggiati volti a prevenire crolli</p>
<p>pericolosi per l’incolumità delle persone e di interventi di rafforzamento locale di singole parti e/o elementi di strutture in cemento armato e muratura, ai sensi dell’art. 8.4.3 del d.m. 14 gennaio 2008 e della relativa circolare n. 617 del 2 febbraio 2009.</p>
<p>La ripetitività di alcuni meccanismi di collasso che si può notare nella vastissima casistica di eventi sismici verificatisi in tutto il mondo richiede interventi mirati innanzitutto al fine di eliminare le carenze originarie degli anni passati. Ci si riferisce, per quanto riguarda in particolare gli edifici esistenti in cemento armato, alle debolezze dei nodi trave-pilastro esterni nei telai in c.a., nonchè alla fragilità e allo scarso collegamento delle tamponature e delle partizioni in laterizio rispetto all&#8217;ossatura in c.a.</p>
<p>Gli interventi locali sono utili a realizzare un miglioramento del comportamento sismico della struttura in c.a. attraverso la riduzione del rischio d&#8217;innesco di meccanismi fragili, come ad esempio:</p>
<p>- la rottura dei nodi trave-pilastro dovuta alle azioni trasmesse direttamente dalle travi e dai pilastri per una prevalente sollecitazione tagliante nel pannello di nodo;</p>
<p>- rottura del collegamento nodo-pilastro inferiore per scorrimento in corrispondenza della ripresa di getto o per taglio all&#8217;estremità superiore del pilastro determinata dalla componente tagliante della forza di puntone trasmessa dal pannello di tamponamento;</p>
<p>- rottura per taglio alle estremità delle travi;</p>
<p>- rottura per taglio dei cosiddetti pilastri corti, presenti ad esempio nelle scale.</p>
<p>Inoltre gli interventi locali permettono di incrementare la duttilità delle estremità dei pilastri, nelle quali normalmente si concentrano forti richieste di duttilità.</p>
<p>La rottura dei nodi e la richiesta di duttilità nei pilastri normalmente si localizzano nei nodi e nei pilastri esterni, particolarmente in quelli d&#8217;angolo, poiché, prima di tutto, i nodi sono non confinati su almeno una o due facce, poi perchè nodi e pilastri sono maggiormente sollecitati dall&#8217;azione di spinta delle tamponature, che si amplifica soprattutto nei nodi d&#8217;angolo, per i quali la spinta da un parte non è compensata dalla presenza della tamponatura dalla parte opposta; infine i nodi e i pilastri esterni sono soggetti a deformazioni maggiori a causa di eventuali effetti torsionali globali della struttura.</p>
<p>È di fondamentale importanza evitare di aumentare il momento resistente della trave per non favorire meccanismi di collasso a colonne deboli e travi forti, o comunque non variare il comportamento globale dell&#8217;edificio.</p>
<p>Le tamponature e le tramezzature possono allo stesso tempo collaborare in modo positivo con l’edificio contribuendo alla dissipazione di energia sismica e possono anche risultare dannose a causa della concentrazione di spinta in sommità al pilastro, nonchè pericolose in caso crollo o ribaltamento.</p>
<p>Le tamponature e tramezzature hanno effetti dannosi quando non sono connessi con la cornice strutturale o lo sono in modo scarso, particolarmente lungo il bordo superiore ed i bordi laterali, a causa delle tipiche modalità esecutive dei pannelli murari che avviene successivamente al completamento della struttura in c.a..</p>
<p>Se è assente il collegamento lungo il bordo superiore, non avviene il trasferimento della forza resistente della tamponatura lungo la trave superiore con l’inevitabile concentrazione di sforzi taglianti all&#8217;estremità superiore dei pilastri.</p>
<p>È dunque importantissimo realizzare efficaci collegamenti dei pannelli di tamponatura alla cornice strutturale in modo da prevenirne il crollo fuori del piano, migliorare la collaborazione con la struttura in c.a., limitare ed eliminare sfavorevoli effetti locali.</p>
<p>In allegato sono disponibili le integrazioni con metodo CAM alla bozza di agosto 2009 delle Linee Guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni, un esempio e un foglio di calcolo. [via <a href="http://www.acca.it/Default.aspx?TabId=80&amp;ItemId=1402&amp;view=Details" target="_blank">acca.it</a> e <a href="http://www.ingegneri.cc/articolo/2889/Linee-guida-per-riparazione-e-rafforzamento-di-elementi-strutturali-tamponature-e-partizioni" target="_blank">ingegneri.cc</a>]</p>
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		<title>In vigore la nuova Direttiva UE sulle prestazioni energetiche degli edifici</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Tecniche Edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[È entrata in vigore ieri 8 luglio la Direttiva 2010/31/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici. Pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 giugno 2010, la nuova direttiva sostituirà, dal 1º febbraio 2012, la direttiva 2002/91/CE. La nuova direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche e dell’efficacia sotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="direttiaeuenergetica" border="0" alt="direttiaeuenergetica" align="left" src="http://www.lallopizzicostruzioni.it/wp-content/uploads/2010/07/direttiaeuenergetica.jpg" width="204" height="148" />È entrata in vigore ieri 8 luglio la Direttiva 2010/31/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici. Pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 giugno 2010, la nuova direttiva sostituirà, dal 1º febbraio 2012, la direttiva 2002/91/CE.<br />
<span id="more-293"></span></p>
<p>La nuova direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche e dell’efficacia sotto il profilo dei costi, e delinea il quadro comune generale per il <strong>calcolo della prestazione energetica</strong> degli edifici al quale gli Stati membri dovranno adeguarsi.</p>
<p>La <strong>metodologia di calcolo</strong> dovrà essere determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici), degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, e sulla base dell’orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, ecc.</p>
<p>La direttiva stabilisce che i <strong>requisiti minimi della prestazione energetica</strong> (che i singoli Stati fisseranno e aggiorneranno ogni cinque anni) dovranno essere applicati agli edifici di <strong>nuova costruzione, esistenti e ristrutturati</strong>, e agli <strong>elementi dell’involucro</strong> <strong>edilizio </strong>e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica.</p>
<p><strong>Edifici di nuova costruzione: </strong>prima dell’inizio dei lavori deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.</p>
<p><strong>Edifici esistenti </strong><strong>sottoposti a ristrutturazioni importanti</strong>: devono migliorare la propria prestazione energetica, al fine di soddisfare i requisiti minimi; nella ristrutturazione devono essere valutati sistemi alternativi ad alto rendimento.</p>
<p><strong>Sistemi tecnici per l’edilizia</strong>: gli Stati dovranno stabilire requisiti minimi relativi ai (impianti di riscaldamento, sistemi di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d’aria, grandi impianti di ventilazione), al fine di ottimizzarne i consumi e potranno promuovere l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.</p>
<p>Potranno essere <strong>esclusi</strong>: gli edifici tutelati; gli edifici adibiti alculto; i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno; i fabbricati indipendenti sotto i 50 m2.</p>
<p>La direttiva prevede che vengano redatti piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “<strong>edifici a energia quasi zero</strong>”, cioè di edifici ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Entro il <strong>31 dicembre 2020 </strong>tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “edifici a energia quasi zero”. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al <strong>31 dicembre 2018</strong>.</p>
<p>Entro il 30 giugno 2011, gli Stati membri dovranno predisporre strumenti <strong>di finanziamento e incentivi </strong>per favorire il miglioramento energetico degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero.</p>
<p> Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’<strong>attestato di prestazione energetica</strong> comprenderà la prestazione energetica di un edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica. Il certificato, di validità massima 10 anni, potrà contenere informazioni supplementari e raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica.</p>
<p>Il certificato di prestazione energetica <strong>dovrà essere rilasciato</strong>:</p>
<p>- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati;</p>
<p>- per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. Dopo cinque anni dall&#8217;entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.</p>
<p>Non è obbligatorio rilasciare il certificato qualora sia <strong>già disponibile e valido </strong>un certificato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.</p>
<p>In caso di <strong>costruzione, vendita o locazione</strong>, il certificato di prestazione energetica dovrò essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.</p>
<p>In caso di <strong>vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione</strong>, gli Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, il certificato di prestazione energetica deve essere rilasciato entro la fine della costruzione. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l&#8217;indicatore di prestazione energetica dovrà essere riportato in tutti gli <strong>annunci commerciali</strong>. Negli edifici pubblici, il certificato di prestazione energetica dovrà essere esposto al pubblico.</p>
<p>La direttiva disciplina, infine, le <strong>ispezioni degli impianti </strong>di riscaldamento degli edifici dotati di caldaie con una potenza superiore a 20 kW e degli impianti di condizionamento d&#8217;aria con potenza superiore a 12 kW.</p>
<p>La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l&#8217;ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d&#8217;aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da <strong>esperti qualificati e/o accreditati</strong>, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L&#8217;accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti. [via <a href="http://www.edilportale.com/news/2010/07/risparmio-energetico/prestazione-energetica-in-edilizia-in-vigore-la-nuova-direttiva-ue_19485_27.html" target="_blank">edilportale</a>]</p>
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		<title>Analisi dei vantaggi e degli svantaggi del riscaldamento e raffrescamento a pavimento</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Tecniche Edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Sicuramente antiestetici e spesso ingombranti, i termosifoni o caloriferi tradizionali vedono sempre meno spazio nelle moderne progettazioni di edifici. Riscaldare gli ambienti dal basso non è una scoperta ma piuttosto una riscoperta. Gli antichi romani misero a punto una raffinata tecnica costruttiva composta da un pavimento rialzato e intercapedini murarie perimetrali nelle quali circolava l&#8217;aria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="impiantoradiante" src="http://www.lallopizzicostruzioni.it/wp-content/uploads/2010/07/impiantoradiante.jpg" border="0" alt="impiantoradiante" width="204" height="137" align="left" /></strong> Sicuramente antiestetici e spesso ingombranti, i termosifoni o caloriferi tradizionali vedono sempre meno spazio nelle moderne progettazioni di edifici. Riscaldare gli ambienti dal basso non è una scoperta ma piuttosto una riscoperta.</p>
<p><span id="more-290"></span></p>
<p>
  <br />Gli antichi romani misero a punto una raffinata tecnica costruttiva composta da un pavimento rialzato e intercapedini murarie perimetrali nelle quali circolava l&#8217;aria calda prodotta da un focolare posto nei locali inferiori dell&#8217;edificio. Ai giorni nostri una delle prime applicazioni moderne di questo principio si trova nella cattedrale di Lodi, restaurata nel 1965.</p>
<p>I sistemi moderni si possono quindi definire innovativi più che altro per la scelta dei materiali, per l’affidabilità e la gestione termica.</p>
<p>La bassa temperatura di esercizio (29-35 °C) permette di evitare eccessive dilatazioni termiche e fastidi circolatori, le serpentine vengono realizzate con tubazioni più leggere e affidabili, la coibentazione è efficiente e la gestione elettronica ottimizza il rendimento termico.</p>
<p>Si prospettano quindi dei costi nel medio lungo termine sicuramente inferiori, e le bollette di chi ha una casa con pannelli radianti a pavimento ne sono una dimostrazione.</p>
<p>Ovviamente ci sono anche alcuni nei:</p>
<p>- il costo di installazione è superiore rispetto ad un sistema di riscaldamento tradizionale;</p>
<p>- il pavimento deve essere realizzato in materiali conduttivi e alcuni rivestimenti non sono indicati;</p>
<p>- in caso di guasto alle serpentine oppure nel caso si desideri modificare l&#8217;impianto occorre rimuovere la porzione di pavimentazione interessata.</p>
<p>Il pavimento radiante può essere anche una valida alternativa in fase di rafrrescamento, salvo che in questo caso occorre avere un buon sistema di deumidificazione dell’ambiente se non si desidera la formazione di condense. Con i pavimenti radianti in fase di raffrescamento si evitano i famosi getti d’aria fredda causa di molti dolori (passare da +30 °C esterni a un ambiente +22 °C con l’aggravante del getto d’aria non è mai sinonimo di comfort).</p>
<p>Ma tutte queste innovazioni o ammodernamento di tecnologie già in essere secoli fa, devono come sempre essere disciplinati e progettati a regola d’arte.</p>
<p>Nei vari forum che spesso ho piacere di leggere circa i sistemi di condizionamento (caldo freddo) da scegliere si fa riferimento ad abitazioni.</p>
<p>Ora, in casa propria nessuno mette in dubbio che sia piacevole camminare a piedi scalzi d’inverno senza battere i denti, piuttosto che non girare con la sciarpa in estate per fronteggiare i mal di gola. Tuttavia mi pongo nella situazione peggiore, ovvero negli ambienti terziari, uffici, dove spesso e volentieri coesistono persone i cui standard di comfort sono diversi.</p>
<p>Attualmente quello che mi capita sovente di vedere è gente che si porta via il cambio, ovvero magliette leggere per l’inverno e scarpe chiuse per l’estate, con tanto di calzini.</p>
<p>Il problema è all’uscita dagli uffici. Anche gli sbalzi termici cui siamo soggetti da dentro a fuori non fanno certo parte di quello che si definisce comfort.</p>
<p>La mia non vuole essere una critica verso la ricerca per progettare e creare ambienti in cui si sta bene, vuole piuttosto essere una riflessione sul fatto che ogni edificio e’ fatto da un ingresso/uscita che permette a chi ci sta dentro di comunicare con il mondo esterno. Quindi andare a creare delle oasi nel deserto e’ possibile, ma occorre che siano compatibili con lo stesso deserto che le ospita. [via <a href="http://www.ingegneri.cc/blog.php?id=3636" target="_blank">ingegneri.cc</a>]</p>
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		<title>Più semplice ottenere l&#8217;Autorizzazione Paesaggistica con il nuovo regolamento per gli interventi di lieve entità</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Tecniche Edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Il D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) prevede (art. 146) che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela, hanno l&#8217;obbligo di sottoporre all&#8217;ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="autorizzazionepaesaggistica" src="http://www.lallopizzicostruzioni.it/wp-content/uploads/2010/07/autorizzazionepaesaggistica.jpg" border="0" alt="autorizzazionepaesaggistica" width="204" height="154" align="left" /> Il D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) prevede (art. 146) che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela, hanno l&#8217;obbligo di sottoporre all&#8217;ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione.</p>
<p><span id="more-287"></span></p>
<p>L&#8217;autorizzazione paesaggistica è un provvedimento necessario al rilascio del titolo abilitativo. Senza di essa i lavori non possono essere iniziati.</p>
<p>Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 ha approvato un regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica per gli interventi di &#8220;lieve entità&#8221; che non comportano alterazione dei luoghi o dell&#8217;aspetto esteriore degli edifici.</p>
<p>Il nuovo regolamento, emanato ai sensi dell&#8217;articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, è stato messo a punto da un gruppo di lavoro presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con Regioni ed Enti Locali.</p>
<p>Il provvedimento prevede una significativa riduzione dei tempi procedurali per il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica (60 giorni invece di 105) e degli oneri documentali: l&#8217;istanza di richiesta, infatti, dovrà essere corredata solo da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato che potrà essere inviata anche per via telematica.</p>
<p>Attualmente il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica spetta agli organi territoriali, ma, la competenza è della Soprintendenza che esprime un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie.</p>
<p>Il regolamento approvato prevede una fase di verifica preliminare da parte dell&#8217;amministrazione locale dell&#8217;applicabilità o meno della procedura semplificata, nonché della conformità dell&#8217;intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia.</p>
<p>Quando la valutazione è positiva, l&#8217;amministrazione locale invia la pratica al soprintendente che procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica; in caso di parere favorevole, l&#8217;amministrazione rilascia immediatamente l&#8217;autorizzazione, altrimenti la rigetta.</p>
<p>L&#8217;elenco degli interventi &#8220;di lieve entità&#8221;, contenuto nell&#8217;allegato al Decreto comprende:</p>
<ul>
<li>l&#8217;incremento dei volumi degli edifici, che non dovrà essere però superiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc (e non si applica alle zone omogenee &#8220;A&#8221; del Dm n. 1444 del 1968)</li>
<li>gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti</li>
<li>gli interventi su coperture come finiture esterne, porte, canne fumarie e comignoli e quelli necessari per l&#8217;adeguamento alle normative antisismiche o al contenimento dei consumi energetici degli edifici</li>
<li>le barriere architettoniche</li>
<li>la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali</li>
<li>interventi come adeguamento della viabilità esistente (rotatorie, riconfigurazione incroci stradali, banchine e marciapiedi)</li>
<li>interventi di allaccio alle infrastrutture a rete se comportano opere soprasuolo, linee elettriche e telefoniche su palo (non superiori rispettivamente a 10 e 6,30 metri)</li>
<li>installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole (la norma però non si applica agli immobili soggetti a tutela dall&#8217;articolo 136 comma 1 lettere a), b), c) del Codice</li>
<li>installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq (anche qui la semplificazione non si applica alle zone territoriali omogenee &#8220;A&#8221; e alle aree vincolate previste nel Codice)</li>
</ul>
<p>Il provvedimento approvato è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. [via <a href="http://www.acca.it/Default.aspx?TabId=80&amp;ItemId=1400&amp;view=Details" target="_blank">Acca</a>]</p>
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		<item>
		<title>Guida al Piano Casa Molise conclusa la tappa del Tour Piano Casa di Edilportale</title>
		<link>http://www.lallopizzicostruzioni.it/2010/07/07/guida-al-piano-casa-molise-concluso-la-tappa-del-tour-piano-casa-di-edilportale/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[TERMOLI. E’ stata dedicata agli aspetti tecnici e attuativi del Piano casa Molise la tappa del “Tour Piano Casa” organizzato da Edilportale, che si è tenuta il 30 giugno 2010 all’Auditorium Cosib di Termoli. Numerosi i tecnici intervenuti all’Auditorium Cosib di Termoli per discutere della legge sul Piano Casa. L’incontro è stato il secondo l’appuntamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="pianocasamolise" src="http://www.lallopizzicostruzioni.it/wp-content/uploads/2010/07/pianocasamolise.jpg" border="0" alt="pianocasamolise" width="204" height="148" align="left" />TERMOLI. E’ stata dedicata agli aspetti tecnici e attuativi del Piano casa Molise la tappa del “Tour Piano Casa” organizzato da Edilportale, che si è tenuta il 30 giugno 2010 all’Auditorium Cosib di Termoli. Numerosi i tecnici intervenuti all’Auditorium Cosib di Termoli per discutere della legge sul Piano Casa.<span id="more-273"></span></p>
<p>L’incontro è stato il secondo l’appuntamento del ciclo di 20 convegni sul Piano Casa &#8211; ideati e organizzati da Edilportale &#8211; che toccheranno tutte le Regioni italiane per approfondire le normative regionali, fare il punto sull’attuazione e raccogliere sul territorio le esperienze di amministratori e progettisti.</p>
<p>Al convegno, moderato da Alfredo Martini, hanno partecipato l’Assessore all’Urbanistica del  Comune di Termoli <strong>Ennio De Felice</strong>, il Dirigente Urbanistica del Comune di Termoli <strong>Daniele Di Vito</strong> e il Funzionario dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Molise <strong>Nicola Gesualdo</strong>.</p>
<p>Tra i relatori anche il Presidente della Banca Popolare delle province molisane <strong>Luigi Sansone</strong>, il Presidente dell’Osservatorio Professioni Tecniche <strong>Nicola Moffa</strong>, e il Presidente dell’Ance Molise <strong>Eduardo Falcione</strong>.</p>
<p>Innovativa rispetto alla prima tappa, è stata la formula per il coinvolgimento dei partecipanti: in fase di registrazione online Edilportale ha chiesto ai tecnici di porre un quesito, un dubbio, raccontare le problematiche relative al Piano Casa incontrate nel corso della propria attività professionale. Alcune delle domande, selezionate dalla redazione di Edilportale, sono state girate ai relatori.</p>
<p>La prima criticità emersa dal dibattito riguarda il <strong>cambio di destinazione d’uso</strong> degli immobili: la legge regionale, con l’art. 13, commi 1 e 2, sembra escludere la possibilità, per i Comuni, di disciplinare anche questo intervento; allo stesso tempo, l’art. 11, comma 3, include indirettamente il cambio di destinazione d’uso tra gli interventi che i Comuni possono regolare. Il Funzionario regionale <strong>Nicola Gesualdo </strong>ha riconosciuto la scarsa chiarezza della norma, aggiungendo però che la Regione ha voluto, in questo modo, dare ai Comuni la responsabilità di disciplinare il cambio di destinazione d’uso. Secondo <strong>Nicola Moffa</strong>, Presidente dell’Osservatorio Professioni Tecniche, dalla lettura della legge appare chiaro che i Comuni non possono disciplinare i cambi di destinazione d’uso.</p>
<p>Il dibattito si è spostato sulla possibilità di modificare la destinazione d’uso degli immobili in <strong>zona agricola</strong>: la legge lo consente (art. 2, c. 9 e 10) ma “in alternativa” all’ampliamento volumetrico; condizione che, secondo l’arch. <strong>Moffa</strong> dovrebbe essere rimossa. Alla domanda &#8211; posta da un tecnico presente in sala &#8211; relativa alla possibilità di recupero di un<strong>edificio ex-industriale</strong>, <strong>Nicola Gesualdo</strong> ha risposto che occorre attenersi alle regole fissate dal piano di recupero.</p>
<p>Il Dirigente del Comune di Termoli <strong>Daniele Di Vito</strong> ha illustrato l’applicazione del Piano Casa nelle <strong>strutture turistiche</strong>: sono consentiti sia l’ampliamento che il cambio di destinazione d’uso (da turistico a residenziale e viceversa) e il frazionamento, a condizione che la gestione dell’immobile resti unitaria.</p>
<p>Sui limiti posti dalle <strong>Norme Tecniche per le Costruzioni</strong>, <strong>Nicola Moffa</strong> ha osservato che, nonostante il Piano Casa consenta ampliamenti non solo in contiguità e con corpi di fabbrica staccati, ma anche in sopraelevazione, quest’ultima opzione è subordinata all’adeguamento antisismico dell’intero edificio, obbligo che renderebbe antieconomico l’intervento.</p>
<p>Per quanto riguarda il risparmio energetico, l’arch. <strong>Moffa </strong>ha sottolineato che le volumetrie aggiuntive (10%) connesse l’uso delle <strong>fonti rinnovabili</strong> rappresentano un segnale positivo del legislatore ma non sono determinanti per le scelte dei privati.</p>
<p>Quasi in contemporanea con il convegno di Edilportale, il <strong>Comune di Termoli</strong> ha approvato la Delibera di attuazione del Piano Casa; inevitabile quindi che parte della discussione si sia concentrata sulla città di Termoli. Uno degli aspetti contestati è stata la limitazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione ed edilizia sociale ad una fascia di 250 metri intorno alle zone residenziali come definite dai comprensori del PRG. Tale limite, giudicato troppo esiguo, è stato motivato con la necessità di non frammentare l’urbanizzazione.</p>
<p>In generale la delibera opera una zonizzazione del territorio comunale e limita al fabbisogno abitativo i programmi costruttivi di edilizia sociale, da valutare in sede di conferenza di servizi.</p>
<p>Ai partecipanti è stata consegnata la cartellina con la “<strong>Guida al Piano Casa Molise</strong>” e il materiale tecnico delle aziende sponsor. [via <a href="http://www.edilportale.com/news/piano_casa_molise" target="_blank">edilportale</a>]</p>
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		<title>Acustica in edilizia, le novità della comunitaria 2009 in arrivo i nuovi requisiti acustici per gli edifici</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Tecniche Edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; stata pubblicata sul Supplemento ordinario n.138 alla Gazzetta ufficiale n.146 del 25 giugno 2010, la Legge n.96 del 4 giugno 2010 recante disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunita&#8217; europee &#8211; Legge Comunitaria 2009 L&#8217;art. 15 della Legge, che entra in vigore il 10 luglio 2010, reca modifiche ed integrazioni all&#8217;art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="acustica" border="0" alt="acustica" align="left" src="http://www.lallopizzicostruzioni.it/wp-content/uploads/2010/07/acustica.jpg" width="204" height="154" />E&#8217; stata pubblicata sul Supplemento ordinario n.138 alla Gazzetta ufficiale n.146 del 25 giugno 2010, la Legge n.96 del 4 giugno 2010 recante disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunita&#8217; europee &#8211; Legge Comunitaria 2009</p>
<p> <span id="more-266"></span>
</p>
<p><strong>L&#8217;art. 15 della Legge, che entra in vigore il 10 luglio 2010, reca modifiche ed integrazioni all&#8217;art. 11 della Comunitaria 2008 in materia di inquinamento acustico.</strong>    <br />Tra le modifiche approvate, viene portato a 12 mesi il periodo di tempo entro il quale il <strong>Governo </strong>deve adottare <strong>decreti legislativi </strong>per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti, tra cui quella sui <strong>requisiti acustici passivi degli edifici</strong> oggi regolati dal DPCM 5.12.97 e la definizione dei criteri per la <strong>progettazione esecuzione e ristrutturazione degli edifici.</strong></p>
<p>Tali <strong>decreti </strong>devono essere adottati su proposta del <strong>Ministro dell&#8217;Ambiente, </strong>di concerto con il <strong>Ministro del Lavoro</strong> e di quello delle<strong> Infrastrutture.</strong></p>
<p>E&#8217; modificato anche il comma 5 che stabilisce che, in attesa dell&#8217;emanazione dei <strong>decreti legislativi,</strong> la disciplina relativa ai <strong>requisiti acustici passivi degli edifici </strong>e dei loro componenti, di cui al DPCM 5/12/97, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare nei rapporti tra<strong> costruttori-venditori </strong>e <strong>acquirenti di alloggi, </strong>fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali&#160; passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d&#8217;arte asseverata da un tecnico abilitato.</p>
<p>E&#8217; bene ribadire che fino alla sua abrogazione il DPCM 5/12/97 resta valido e, pur non trovando applicazione nei rapporti tra privati, ha effetti nei confronti della<strong> Pubblica Amministrazione</strong> che puo&#8217; quindi chiederne la verifica.</p>
<p>I tempi per l&#8217;esercizio della delega da parte del <strong>Governo </strong>sono limitati, infatti scade il <strong>29 luglio prossimo,</strong> ma i Ministeri interessati sono gia&#8217; all&#8217;opera per la stesura dei previsti <strong>decreti</strong>. [via <a href="http://www.ance.it/ance/jsp/home.jsp?sItemId=4674228&amp;sTipoPagina=dettaglio&amp;sListId=4681891" target="_blank">Ance</a>]</p>
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